giovedì, 06 settembre 2007

Guida i corsi serali

Quali sono le leggi che prevedono permessi per frequentare i corsi serali?

Vi sono diverse leggi che prevedono agevolazioni per chi vuole esercitare il diritto allo studio per i lavoratori. Esse affermano che, per elevare il proprio livello culturale e sviluppare le competenze professionali, i lavoratori e le lavoratrici dipendenti possono utilizzare permessi e particolari agevolazioni. Ad esempio c'è la Legge 300/1970 ("Statuto dei lavoratori") e la legge 53/2000 ("Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"). Inoltre ci sono i contratti nazionali di lavoro che specificano le agevolazioni circa il diritto allo studio.

 

Cosa dice lo Statuto dei lavoratori?

Nell'articolo 10 (Lavoratori studenti) si legge: "I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma".

E cosa dice la Legge 53/2000?

Essa reca "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città".

L'art. 6 è dedivato ai "Congedi per la formazione continua". Nei primi due commi si legge:

"1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997, e successive modificazioni.

2. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata, definisce il monte ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo, i criteri per l'individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione".

 

E i contratti collettivi di lavoro cosa prevedono?

I contratti collettivi regolano il diritto allo studio attraverso l'istituto delle 150 ore, nato nel 1974 per permettere a coloro che non possedevano la licenza media - divenuta in quegli anni scuola dell'obbligo - di frequentare un corso per ottenere il titolo di studio. Generalmente i contratti collettivi prevedono che il lavoratore interessato a permessi (retribuiti) per la frequenza di corsi di studio, presenti una domanda scritta entro i tempi stabiliti a livello aziendale.

Si possono avere dei permessi retribuiti se i turni di lavoro coincidono con quello dei corsi serali?

Sì. Ma la partecipazione ai corsi deve essere documentata, sia con un certificato di iscrizione, sia con l'attestazione della frequenza del corso. In caso contrario il lavoratore perde il diritto al pagamento delle ore di permesso. I contratti collettivi indicano il monte ore da destinare a tali congedi, i criteri per individuare i lavoratori che ne hanno diritto, le modalità dell'orario e della retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione.

 

Chi può usufruire dei permessi?

In genere tutti coloro che hanno almeno 5 anni di servizio posso richiedere la sospensione ( fino a 11 mesi) non retribuita del rapporto di lavoro per:

• completare la scuola dell'obbligo;

• conseguire un titolo di studio di secondo grado o universitario;

• per partecipare ad attività formative esterne all'impresa.

 

Si possono ottenere permessi per esami?

Certamente. Tutti i lavoratori hanno diritto a un giorno di permesso retribuito per lo svolgimento di esami (art.10 L. 300/70 e art.13 L. 845/78).

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giovedì, 06 settembre 2007

DIRITTO ALLO STUDIO


(D.P.R. n. 394 e 395 del 31 lug. ’95 – estensione al personale militare dell’art. 78 del D.P.R. n. 782 del 28 ott. ’85)



  1. I Comandanti di Corpo sono autorizzati a concedere permessi orari retribuiti in accoglimento delle domande presentate dal personale interessato – prodotte con almeno due giorni di anticipo per la frequenza di corsi:

      • finalizzati al conseguimento del titolo di scuola media superiore o universitario;

      • di specializzazione post universitaria o ad altri istituti presso le scuole pubbliche o parificate;

tenuti nella stessa sede di servizio o, in caso di assenza presso tale sede di istituti di istruzione necessari per la frequenza del corso richiesto, in località viciniori, fermo restando il limite annuo di ore previste e purché la frequenza resti compatibile con le esigenze generali di servizio.


  1. Al fine di contemperare adeguatamente le esigenze personali con quelle di servizio, l’interessato dovrà rappresentare, prima dell’inizio del corso, il suo intendimento al proprio Comandante di Corpo, specificandone la durata ed il prevedibile impegno connesso con la frequenza. Le richieste dovranno essere accolte ove non ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio.


  1. Si precisa che il monte ore annuo (anno solare) previsto per le predette esigenze è di 150 ore, non fruibili in unica soluzione. Tale periodo viene detratto dall’orario di servizio ed è destinato esclusivamente per la frequenza delle lezioni del corso richiesto. Pertanto, qualora il corso si effettui al di fuori da tale orario, non sussiste titolo per la concessione del beneficio.


  1. I beneficiari di permessi per motivi di studio dovranno dimostrare, attraverso la presentazione di una idonea documentazione, di aver effettivamente frequentato il corso per cui hanno richiesto il beneficio, che è suscettibile di revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo già fruito dalla licenza ordinaria spettante nell’anno in corso o, qualora interamente fruita, da quella dell’anno successivo, fatte salve eventuali responsabilità disciplinari.


  1. Il personale militare che deve sostenere esami connessi con la frequenza dei corsi di cui al primo comma dell’art. 78 del D.P.R. 782/85, può chiedere di fruire della prevista licenza straordinaria compresa nel tetto massimo di 45 giorni annui.


  1. Ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legge 28 febbraio 1996, n. 92 le predette disposizioni sono applicabili anche al personale dirigente dell’Esercito. Pertanto, è interessato al provvedimento tutto il personale, di ogni ruolo e grado, in servizio permanente, nonché gli Ufficiali di complemento in ferma biennale e quelli del Ruolo Unico di Complemento (RUC) in ferma dodecennale (let. N. 572/103.32.22 in data 19 mar. 1997 di SME – Regolamenti).


  1. Ai sensi del D. Lgvo 30 dic. 1997, n. 505 le predette disposizioni sono estese anche la personale VFB con oltre 10 mesi di servizio.


  1. NOVITA’ INTRODOTTE DAL DPR 16 MAR. 1999, N. 255 (PROVVEDIMENTO DI CONCERTAZIONE 1998 – 2001)


Ove i corsi non siano attivati nella sede di servizio il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra località. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale località ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.


Tali disposizioni si applicano anche al personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia già iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio.


Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso di iscrizione a corsi universitari o post-universitari fuori dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi, e pertanto il tempo necessario al raggiungimento di tali località ed il rientro in sede non può essere computato nelle 150 ore.


Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali.


Per la preparazione ad esami universitari o post-universitari, nell’ambito delle 150 ore per il diritto allo studio, possono essere attribuite e conteggiate le tre giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di 6 ore per ogni giorno.

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