Guida i corsi serali

Quali sono le leggi che prevedono permessi per frequentare i corsi serali?
Vi sono diverse leggi che prevedono agevolazioni per chi vuole esercitare il diritto allo studio per i lavoratori. Esse affermano che, per elevare il proprio livello culturale e sviluppare le competenze professionali, i lavoratori e le lavoratrici dipendenti possono utilizzare permessi e particolari agevolazioni. Ad esempio c'è la Legge 300/1970 ("Statuto dei lavoratori") e la legge 53/2000 ("Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"). Inoltre ci sono i contratti nazionali di lavoro che specificano le agevolazioni circa il diritto allo studio.
Cosa dice lo Statuto dei lavoratori?
Nell'articolo 10 (Lavoratori studenti) si legge: "I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma".
E cosa dice la Legge 53/2000?
Essa reca "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città".
L'art. 6 è dedivato ai "Congedi per la formazione continua". Nei primi due commi si legge:
"1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997, e successive modificazioni.
2. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata, definisce il monte ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo, i criteri per l'individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione".
E i contratti collettivi di lavoro cosa prevedono?
I contratti collettivi regolano il diritto allo studio attraverso l'istituto delle 150 ore, nato nel 1974 per permettere a coloro che non possedevano la licenza media - divenuta in quegli anni scuola dell'obbligo - di frequentare un corso per ottenere il titolo di studio. Generalmente i contratti collettivi prevedono che il lavoratore interessato a permessi (retribuiti) per la frequenza di corsi di studio, presenti una domanda scritta entro i tempi stabiliti a livello aziendale.
Si possono avere dei permessi retribuiti se i turni di lavoro coincidono con quello dei corsi serali?
Sì. Ma la partecipazione ai corsi deve essere documentata, sia con un certificato di iscrizione, sia con l'attestazione della frequenza del corso. In caso contrario il lavoratore perde il diritto al pagamento delle ore di permesso. I contratti collettivi indicano il monte ore da destinare a tali congedi, i criteri per individuare i lavoratori che ne hanno diritto, le modalità dell'orario e della retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione.
Chi può usufruire dei permessi?
In genere tutti coloro che hanno almeno 5 anni di servizio posso richiedere la sospensione ( fino a 11 mesi) non retribuita del rapporto di lavoro per:
• completare la scuola dell'obbligo;
• conseguire un titolo di studio di secondo grado o universitario;
• per partecipare ad attività formative esterne all'impresa.
Si possono ottenere permessi per esami?
Certamente. Tutti i lavoratori hanno diritto a un giorno di permesso retribuito per lo svolgimento di esami (art.10 L. 300/70 e art.13 L. 845/78).

